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Regolamento apertura cantieri
28/05/2008
Nella nostra attività, un problema che frequentemente incontriamo, è di non sapere, dopo che una gara d’appalto è stata aggiudicata, quando i lavori inizieranno, ovvero non “vediamo” sull’area interessata ai lavori, mezzi, servizi logistici e personale necessari per avviare i lavori di costruzione dell’opera.
La presente nota, cerca di rispondere a questo problema, tracciando un percorso attraverso le varie disposizioni di legge ed individua, per ogni singolo adempimento, i soggetti deputati alle varie procedure, i compiti e gli strumenti disposti per controlli nel cantiere.
Sono i soggetti individuati dalle disposizione di legge, gli interlocutori primari ai quali dobbiamo, sulla base degli adempimenti a loro destinati, chiedere le verifiche sull’operato delle imprese, sulla rispondenza fra quanto a nostra conoscenza e quanto risulterà dalla lettura dei documenti di controllo sull’attività di cantiere (giornale di cantiere). Dobbiamo, in altre parole “appropriarci” delle disposizioni di legge per meglio tutelare gli interessi dei lavoratori e, nello stesso tempo, rendere più produttiva la spesa pubblica.
Riguardo alla questione che sta alla base di questa nota, fin dal 1865, le leggi e i Regolamenti sono abbastanza esaustivi. Basti pensare che, se la stazione appaltante, per fatto o per colpa, ritarda la consegna dei lavori (l’aera dove costruire l’opera appaltata), e l’appaltatore recede dall’impegno contrattuale, ha diritto al rimborso delle spese contrattuali, nonché delle altre spese effettivamente sostenute entro i limiti dell’articolo 9 del DM 145/2000 (Capitolato Generale d’Appalto per i Lavori Pubblici).
In una problematica così importante, dove avviene l’incontro tra la domanda della collettività (anche in termini di occupazione) e l’offerta di un servizio, è necessario conoscere le disposizioni e gli incarichi che precedono la consegna dei lavori e, in ogni modo, seguono l’esecuzione dell’appalto fino al collaudo dell’opera.
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ART. 7 LEGGE 109/94
Le pubbliche Amministrazioni nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), UN RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione dei lavori.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ART. 7 DPR 21 DICEMBRE 1999, N. 554 (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE LEGGE 109/994)
Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici.
Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia
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